Onorevoli Colleghi! - Lo spettacolo dal vivo attende invano da anni un segnale forte ed inequivocabile del Parlamento sulla volontà di varare una nuova disciplina che riconosca la strategicità del settore e la sua funzione di coesione per la crescita civile, sociale ed economica della collettività. È dalla legge istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), legge 30 aprile 1985, n. 163, che si attende una riforma organica complessiva da correlare ad una indispensabile revisione strutturale del FUS, resa ancora più urgente dalla necessità di adeguare le politiche pubbliche in favore dello spettacolo dal vivo al riformato titolo V della parte seconda della Costituzione, affrancando gli operatori dal protrarsi di uno stato di precarietà e di generale incertezza che pregiudica la capacità artistica e la tenuta organizzativa del sistema. Si propone, quindi, di fornire una risposta coerente con il nuovo assetto istituzionale della Repubblica anche nel campo dello spettacolo, dando concretezza ad un federalismo fondato sul rapporto paritario e solidale tra le diverse componenti della Repubblica, nuova occasione di evoluzione per il Paese e di tutela dell'interesse socio-culturale della collettività.
La presente proposta di legge è ispirata al principio della legislazione concorrente, necessario per garantire una visione articolata ed unitaria della cultura e capace di valorizzare lo spettacolo italiano e quel patrimonio di tradizioni regionali e locali sempre più fondamentale nell'era della integrazione e della globalizzazione dei popoli e delle nazioni, onde evitare il rischio della perdita della propria identità. Quello che si delinea è un processo innovativo di scelte condivise e responsabilmente partecipate da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni attraverso uno strumento, quello della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, capace di salvaguardare l'unitarietà dello spettacolo dal vivo e di consentire alle
a) detassazione degli utili reinvestiti e tax shelter;
b) prestiti d'onore per nuove iniziative;
c) detassazione dei costi pubblicitari e di affissione;
d) premio fiscale proporzionale alla quantità dei biglietti venduti;
e) esenzione dall'IRAP;
f) esenzione dalla ritenuta d'acconto sulle assegnazioni pubbliche;
g) agevolazioni sulle utenze connesse allo svolgimento dell'attività;
h) la riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali e di fonogrammi quale momento di promozione della cultura musicale;
i) sgravi dall'imponibile IRPEF per le spese di vitto e alloggio sostenute da artisti e tecnici.
La riforma dello spettacolo dal vivo è accompagnata dalla revisione e dalla semplificazione degli organismi che sovrintendono all'erogazione del finanziamento pubblico (articolo 8), con la soppressione del comitato problemi per lo spettacolo e delle commissioni consultive che vengono sostituiti dal Consiglio dello spettacolo dal vivo, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che procede alla sua nomina previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il Consiglio è composto da quattro comitati tecnico-scientifici (musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare), ciascuno composto da cinque membri in possesso di comprovate e specifiche competenze professionali, artistiche, organizzative e manageriali con incompatibilità nei confronti della contribuzione pubblica, affiancati, con funzione meramente consultiva, da un membro designato dalle organizzazioni datoriali di categoria e da un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ogni comitato registra una preponderante presenza dei rappresentanti del sistema delle autonomie locali rispetto allo Stato (rispettivamente quattro e uno) ad avvalorare nel concreto lo spirito informatore della proposta di legge, ovvero esaltare il maggiore protagonismo dei territori e vivificare il principio dell'unità culturale della nazione, in altri termini attuare il federalismo solidale nello spettacolo dal vivo. Il Consiglio, i cui componenti restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta, svolge la propria attività in sedute plenarie e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti per il Ministro per i beni e le attività culturali.
Il capo III della proposta di legge è riservato alla ricognizione delle attività settoriali, enunciando le caratteristiche e le prerogative salienti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 9 per quanto riguarda la musica, ivi inclusa la musica leggera, popolare e per le immagini, all'articolo 10 per il teatro, all'articolo 11 per la danza, all'articolo 12 per circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare. Alla individuazione dei criteri per il riconoscimento quinquennale delle iniziative di interesse nazionale provvede l'articolo 13; il riconoscimento è soggetto alla periodica verifica della sussistenza dei presupposti e delle necessarie caratteristiche. Il medesimo articolo prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Conferenza unificata stabilisce i criteri, i parametri e le modalità di accesso e di erogazione della quota del FUS riservata al sostegno delle iniziative di rilevanza nazionale, da recepire con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. L'ultimo articolo della proposta di legge è riservato alla disciplina della professione di agente di spettacolo dal vivo, definisce tale figura professionale ed istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il registro degli agenti di spettacolo dal vivo, prevedendo l'obbligo dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività, e